Amministrazione trasparente

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Informazioni

Il co.639 dell’art.1 della L. n.147 del 2013, ha previsto l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che si declina nelle sue componenti dell’IMU quale imposta di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e nella componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. La diversa ratio dei prelievi può determinare che un singolo soggetto possa essere chiamato a corrispondere tutte le componenti della IUC ovvero solo alcuna di esse a seconda del realizzarsi o meno del presupposto impositivo. Per questo motivo benchè il co.684 dell’art.1 della L. n.147 del 2013 preveda che “i soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC …..” non è stata prevista l’approvazione di un modello dichiarativo specifico per la IUC. Ciò si desume sia dal co.686 dell’art.1 cit. (che in tema di Tari specifica che “ Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)” così rendendo inutile la reiterazione dichiarativa di dati già denunciati e quindi cogniti all’ente) nonché dal co.687 il quale, stavolta per la componente TASI, specifica che “Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU”. In buona sostanza è la stessa legge di imposta che prevede le distinte dichiarazioni per singola componente della IUC. Quanto alle formalità di presentazione valgono le modalità previste nel regolamento IUC o in quello specifico della TASI.