Info TARI

Tari è l’acronimo di Tassa Rifiuti, la nuova imposta comunale istituita con la legge di stabilità 2014. Essa in pratica prende il posto della vecchia Tares.
Il presupposto della Tari e’ il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi la nuova tassa sui rifiuti prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari.
La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rappoto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva
Il tributo non è dovuto in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Il Comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

  1. abitazioni con unico occupate,

  2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;

  3. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente,

  4. abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero,

  5. fabbricati rurali ad uso abitativo

I Comuni possono concedere riduzioni ed esenzioni anche diverse da quelle previste dalla legge.
Per l’applicazione della Tari si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari ordinarie iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla Tari, quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138. Da notare però che per queste unità a destinazione ordinaria (cui corrispondono le categorie catastali A, B e C) sono previsti un regime transitorio e uno permanente. In via transitoria, si utilizzano le superfici calpestabili, ma non appena sarà completato l’allineamento dei dati catastali e toponomastici, si dovranno utilizzare quelle catastali come suddetto.
Secondo l’art. 2 del dl 16/2014 (convertito dalla legge 68/2014) l’obbligo di utilizzare le superfici catastali per il calcolo della Tari relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria vi sarà solo a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che attesterà il completamento del lavoro di allineamento dei dati catastali con quelli toponomastici.
Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (quindi quelle incluse nelle categorie catastali D ed E) la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile.
Secondo l’Osservatorio del mercato mobiliare la superficie utile calpestabile è: la superficie al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono però esclusi: a) i locali con altezza inferiore a 1,5 mt; b) le rientranze e sporgenze per motivi estetici, salvo che siano fruibili; c) scale, pianerottoli e ballatoi comuni; d) le scale all’interno dell’unità immobiliari da considerare solo per la proiezione orizzontale; e) i locali tecnici.
Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Commisurazione della tariffa TARI
La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria.
I Comuni potranno decidere di applicare la Tari commisurando le tariffe o ai criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 o, nel rispetto del principio chi inquina paga, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonchè al costo del servizio dei rifiuti.
Errori nel versamento da parte dei contribuenti
Secono l’articolo 1, comma 4, del dl sulla finanza locale (16/2014), nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta, il comune che viene a conoscenza dell’errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.Il contribuente non può in nessun caso essere sanzionato.
Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della Tari prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale e in modo differenziato rispetto alla Tasi. È consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (In pratica tramite modello F24, bollettino di conto corrente postale, servizi elettronici di incasso e interbancari ).

CHIARIMENTI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RELATIVAMENTE AGLI ACCONTI TARI
Secondo il dipartimento delle finanze non si necessita di un’apposita disposizione legislativa da parte dei Comuni per riscuotere gli acconti Tari. I relativi importi possono essere calcolati in base a quanto corrisposto dai contribuenti nel 2013 e potranno essere riscossi con un numero diverso di rate, eventualmente di differente importo, purché si rispetti il comma 688 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 recentemente modificato dall’art.1, comma 1, lett b) del D.L. 6 marzo 2014 n.16.

Codici tributo TARI
I codici F24 rinominati che identificano la Tari (o la tariffa) sono:

“3944” – Tari (e Tares)
“3945” – Tari (e Tares), interessi
“3946” – Tari (e Tares), sanzioni
“3950” – tariffa
“3951” – tariffa, interessi
“3952” – tariffa, sanzioni

RIDUZIONI E RIMBORSI DEL TRIBUTO
Previste dal regolamento del comune di Castelnuovo di Garfagnana

  1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque servite le utenze interessate dalla raccolta domiciliare e tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000,00 mt lineari.
  2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
  3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto:
    – in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 2.000,00 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
    – in misura del 20% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.000,00 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
  4. L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
  5. Per i locali delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente si applica una riduzione della tassa pari al 10 per cento.