NOVITA’ LEGGE DI STABILITA’ 2016

COMODATO GRATUITO: dal 2016 è stabilito dalla Legge 208/2015 che “per  le  unità  immobiliari,  fatta  eccezione per   quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9,  concesse  in comodato dal soggetto passivo ai parenti  in  linea  retta  entro  il primo  grado  che  le  utilizzano  come  abitazione   principale,  a condizione che  il  contratto  sia  registrato  e  che  il  comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e’ situato  l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso  in  cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato  possieda  nello stesso  comune  un  altro  immobile  adibito  a  propria   abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative  classificate  nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini  dell’applicazione  delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo  attesta  il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione  di  cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.23”. Pertanto, in caso di possesso dei requisiti sopraelencati, si sottolinea che dal 2016 per usufruire della riduzione della base imponibile IMU (50%) per il comodato il contratto deve essere registrato indicandone gli estremi nel modello ministeriale IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo e allegando apposita dichiarazione (vedi modulistica);

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO: la legge di stabilità ha anticipato al 1 gennaio 2016 l’entrata in vigore della revisione del sistema sanzionatorio di cui al D.Lgs. 158/2015, per cui da tale data in caso di tardivo versamento, si possono pagare i tributi locali con ravvedimento applicando, oltre gli interessi di legge, le seguenti sanzioni ridotte

  • 0,1% per ogni giorno di ritardo entro i 14 giorni successivi alla data di scadenza del mancato pagamento;
  • 1,5% se il ravvedimento è compiuto fra il 15 e 30 giorno dalla scadenza del mancato pagamento;
  • 1,67% se il ravvedimento è compiuto fra il 31 e 90 giorno dalla data di scadenza del mancato pagamento;
  • 3,75% se il ravvedimento è compiuto oltre 90 giorni ed entro 1 anno dalla data di scadenza del mancato pagamento.