COMODATO GRATUITO: dal 2016 è stabilito dalla Legge 208/2015 che “per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e’ situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23”. Pertanto, in caso di possesso dei requisiti sopraelencati, si sottolinea che dal 2016 per usufruire della riduzione della base imponibile IMU (50%) per il comodato il contratto deve essere registrato indicandone gli estremi nel modello ministeriale IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo e allegando apposita dichiarazione (vedi modulistica);
RAVVEDIMENTO OPEROSO: la legge di stabilità ha anticipato al 1 gennaio 2016 l’entrata in vigore della revisione del sistema sanzionatorio di cui al D.Lgs. 158/2015, per cui da tale data in caso di tardivo versamento, si possono pagare i tributi locali con ravvedimento applicando, oltre gli interessi di legge, le seguenti sanzioni ridotte
- 0,1% per ogni giorno di ritardo entro i 14 giorni successivi alla data di scadenza del mancato pagamento;
- 1,5% se il ravvedimento è compiuto fra il 15 e 30 giorno dalla scadenza del mancato pagamento;
- 1,67% se il ravvedimento è compiuto fra il 31 e 90 giorno dalla data di scadenza del mancato pagamento;
- 3,75% se il ravvedimento è compiuto oltre 90 giorni ed entro 1 anno dalla data di scadenza del mancato pagamento.