Secono l’articolo 1, comma 4, del dl sulla finanza locale (16/2014), nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta, il comune che viene a conoscenza dell’errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.Il contribuente non può in nessun caso essere sanzionato.
Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della Tari prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale e in modo differenziato rispetto alla Tasi. È consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (In pratica tramite modello F24, bollettino di conto corrente postale, servizi elettronici di incasso e interbancari ).