La dichiarazione IMU si presenta sull’apposito modello del Ministero dell’Economia e Finanze, approvato con decreto del 30.10.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 258 del 5.11.2012. Fa eccezione la dichiarazione degli enti non commerciali, per usufruire della esenzione ai sensi della lettera i), comma 1, art. 7 d. lgs. n° 504/92, che va presentata con le particolari modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2012 n° 200.
Il termine per la presentazione è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
L’obbligo dichiarativo IMU sorge solo nei casi in cui le modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo a una diversa determinazione dell’imposta dovuta:
attengono a riduzioni d’imposta;
non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. Si può quindi affermare che la dichiarazione IMU deve essere presentata quando:
gli immobili godono di riduzioni dell’imposta: p. es. i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; i fabbricati di interesse storico o artistico; i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP); gli immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota, ecc.
il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria: p. es. l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria; l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un’area fabbricabile; il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile; l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato; l’immobile ha perso oppure ha acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione dall’IMU; è intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non sia stata dichiarata in catasto o dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI; si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge (ad esempio l’usufrutto legale dei genitori). Resta inteso che la dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.