Assimilazioni all’abitazione principale

Il regolamento TASI del comune di Castelnuovo di Garfagnana richiama le definizioni di immobili valide per l’IMU, compresa quella di abitazione principale; quindi ai fini TASI sono considerate abitazioni principali le seguenti altre ipotesi, in cui gli immobili sono stati appunto assimilati all’abitazione principale ai fini IMU:

 

  1. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

  2. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22.4.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 146 del 24.6.2008;

  3. La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

  4. L’unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

  5. L’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata.

  6. una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

 

Le assimilazioni di cui alle lettere da a) a d) e quella della lettera f) sono previste dalle norme vigenti (art. 1, comma 707, della legge 27.12.2013 n° 147; art. 9-bis del decreto legge 28.3.2014 n° 47, convertito con modificazioni dalla legge 23.5.2014 n° 80), quella della lettera e) è contenuta nel regolamento IUC.

Nei casi sopra indicati di abitazioni principali assimilate si è tenuti al pagamento della TASI.

Riguardo alla quota a carico dell’occupante, il Ministero dell’Economia e Finanze, in risposta al quesito se i soci delle cooperative a proprietà indivisa e gli assegnatari di alloggi sociali devono essere considerati “occupanti” ai fini TASI, ha precisato che “in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante” [v. risposta 19) delle faq IMU-TASI del 4.6.2014, pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze www.finanze.it].