Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore dell’immobile è costituito dalla rendita catastale risultante in catasto, aumentata del 5% e moltiplicata per:
IMMOBILI | MOLTIPLICATORE |
fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) |
160 |
fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 | 140 |
fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e in quella D/5 | 80 |
fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5) |
65 |
fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) | 55 |
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito dal valore venale in comune commercio, determinato alla data del 1° gennaio dell’anno di pagamento. Per la determinazione di tale valore si rinvia alla apposita deliberazione consiliare di approvazione dei valori delle aree per l’anno 2015, nonché dei criteri di loro applicazione.
Per i terreni agricoli, il valore è costituito dal reddito dominicale risultante in catasto e vigente al 1° gennaio dell’anno di pagamento, aumentato del 25% e moltiplicato per 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75 (misura in vigore dall’anno 2014, in precedenza era 110).