Esenzioni ed esclusioni IMU

Viste le modifiche legislative introdotte nella disciplina IMU, si ritiene opportuno riepilogare i casi di esenzione ed esclusione dal pagamento.

Esenzioni previste dall’art. 7 del decreto legislativo 30.12.1992 n° 504 (l’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte):

 

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 4 [n.b. si tratta degli immobili di cui il comune e’ proprietario ovvero titolare dei diritti reali quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio], dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n° 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali [n.b. Ai sensi dell’art. 31, comma 18, L. 27 dicembre 2002 n° 289, l’esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali si deve intendere applicabile anche a consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione];

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n° 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e’ prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n° 984: a decorrere dal 2015 tale esenzione, secondo quanto stabilito dall’art. 1 del decreto legge 24.1.2015 n° 4, convertito dalla legge 24.3.2015 n° 34, si applica, nel caso di Lucca, quale comune parzialmente montano, ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all’imposta indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n° 222. Qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Nel caso in cui non sia possibile procedere in tal senso, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risulta da apposita dichiarazione: modalità e procedure per la presentazione di quest’ultima sono state stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2012 n° 200.

Esclusioni ed altre esenzioni previste dalla legge

j) le abitazioni principali, quelle ad esse assimilate e le loro pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

k) i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
l) i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Esclusioni previste dal regolamento comunale

Il regolamento IUC (art. 8, comma 1) assimila all’abitazione principale, con applicazione quindi della relativa disciplina IMU:
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
L’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, l’agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.