- Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque servite le utenze interessate dalla raccolta domiciliare e tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000,00 mt lineari.
- Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
- Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto:
– in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 2.000,00 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
– in misura del 20% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.000,00 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
- L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
- Per i locali delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente si applica una riduzione della tassa pari al 10 per cento.