La legge prevede che una quota della TASI, variabile dal 10% al 30%, sia a carico del soggetto che occupa l’unità immobiliare, quando tale soggetto sia diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare stessa. L’occupante è tenuto al pagamento della quota suddetta solo quando la detenzione temporanea dell’immobile sia di durata superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare.
Nel caso in cui l’oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto nreale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l’occupante non faccia parte dello stesso nucleo famigliare del possessore.
3. L’occupante versa la TASI nella misura pari al 10 per cento, del tributo
complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso
anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell’area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.